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Croce Verde Arma Taggia


STATUTO SOCIALE

CAPO 1 - Costituzione e scopo
 

Art. 1
    E' costituita in Arma di Taggia (Imperia) una Associazione di Pubblica Assistenza denominata "Pubblica Assistenza Associazione Volontari Croce Verde Arma Taggia".    L'Associazione ha una bandiera, un sigillo ed un distintivo così formato: "In campo bianco spicca una Croce Verde nel cui centro sono disegnate la Fortezza, simbolo di Arma, e la Torre, simbolo di Taggia, con la scritta P.A. Associazione Volontari Croce Verde Arma Taggia". 
Art. 2
    La Pubblica Assistenza Associazione Volontari Croce Verde Arma Taggia è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.    L'eventuale attivo che si dovesse residuare dopo aver soddisfatto tutte le esigenze per la sempre migliore funzionalità dei servizi, sarà destinato ad incentivi atti ad incrementare l'attaccamento dei Volontari alla P.A., ed a propagandare i principi umanitari tra i giovani onde farli partecipare al Volontariato.   
Art. 3
    La P.A. Croce Verde è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.    Pertanto i suoi fini sono:    - aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;    - ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;    - contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;    - contribuire all'affermazione della mutualità;    - favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;    - collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;    - favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;    - collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto. 
Art. 4
         La sua attività consiste quindi:    - nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;    - nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;    - nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;    - nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali nonché corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale.    - nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;    - nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;    - nell'organizzare la formazione del Volontariato in collaborazione anche con i progetti di altri enti    Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:-         gestire centri diurni socio educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in stato di bisogno e portatori di handicap anche attraverso terapia alternative.-         Gestire servizi domiciliari assistenziali, infermieristici, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, asili nido, scuole materne, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati    - promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;    - organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti ai precedenti  punti;    - promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;    - organizzare servizi sociali e assistenziali per il sostegno a cittadini anziani, handicappati, e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;    - organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;    - organizzare i servizi di mutualità.- L’associazione può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali purchè necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali, pubblici e privati. 
Art. 5
    La P.A. Croce Verde Arma Taggia fonda la propria attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge n. 266 del 11.8.91, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte. 

CAPO 2 - Associati
Art. 6
    Possono essere soci della P.A. tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i limiti fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.    Tutti i Soci Volontari che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. Tutti i Soci inferiori ai 18 anni di età, ma che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. 
Art. 7
    Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:    a) Contribuenti    b) Di Diritto    c) Benemeriti a Vita    d) Onorari a Vita.    Appartengono alla categoria a) coloro che hanno sottoscritto la quota associativa.    Alla categoria b) coloro che, durante l'anno solare precedente, hanno prestato servizio in qualità di Volontari per l'Associazione. L'appartenenza a tale categoria verrà deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo tenendo conto dei servizi svolti, della disponibilità, dell'attaccamento all'Associazione.    Alla categoria c) i Volontari che hanno maturato una anzianità di servizio di dieci anni. L'appartenenza a tale categoria dovrà essere comunque  deliberata dal Consiglio Direttivo.    Alla categoria d) coloro che hanno notevolmente beneficiato all'Associazione. L'appartenenza a tale categoria sarà deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo. 
Art. 8
    I diritti dei Soci sono:    - partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;    - eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 6;    - chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;    - formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto. 
Art. 9
    I doveri dei Soci sono:    - rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;    - non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione. 
Art. 10
    Non possono essere Soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla P.A. Croce Verde Arma Taggia, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale. 
Art. 11
    La qualità di Socio si perde:    - per morosità;    - per decadenza    - per esclusione        Perdono la qualità di Socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dal Consiglio Direttivo stesso.    Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 10.    Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione. 

CAPO 3 - Amministrazione e Patrimonio
Art. 12
    L'esercizio finanziario della P.A. Croce Verde comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.    Le entrate dell'Associazione sono costituite:    - dalle quote degli aderenti;    - da contributi di privati;    - da rimborsi derivanti da convenzioni;    - da contributi di enti pubblici e privati;    - da entrate che a qualsiasi titolo  e secondo i limiti di cui all'art. 5 della Legge 11.8.91 n.266, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel proseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.    Il servizio di cassa dovrà essere affidato ad un Istituto di credito operante in piazza. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico se non sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 
Art. 13
    Il patrimonio dell'Associazione è costituito:    - da beni mobili ed immobili;    - da titoli pubblici e privati;    - da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo. 

CAPO 4 - Organi associativi
Art. 14
    Gli organi dell'Associazione sono:    - l'Assemblea dei Soci;    - il Consiglio Direttivo;    - il Presidente;    - il Collegio dei Sindaci Revisori;    - il Collegio dei Probiviri. 
Art. 15
    L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.    Si riunisce altresì, in Assemblea straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.    Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.    Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.    Il Presidente del Collegio dei Probiviri, in apertura dei lavori, fa nominare all'Assemblea un Presidente ed un Segretario. Ove occorra, verranno nominati due scrutatori per le votazioni palesi ed almeno tre per le votazioni per scheda. 
Art. 16
    L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguarda le singole persone.    Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.    Nel caso di modifiche allo Statuto Sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.    Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.    Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte. 
Art. 17
    L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella Sede Sociale e da divulgare con i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.    Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.    Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.    In Assemblea non possono essere discusse che le pratiche inserite all'ordine del giorno. Qualunque Socio potrà svolgere interpellanze o rivolgere interrogazioni all'Amministrazione purché le abbia inviate al Presidente del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima della data prevista per l'Assemblea. Fanno eccezione le istanze di modifica allo Statuto, che dovranno essere inviate per l'opportuno studio al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima dell'Assemblea. L’assemblea deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo del volontario.    Chiunque turbi l'ordine della discussione o non tenga un contegno serio e disciplinato può essere allontanato dall'Assemblea, su decisione insindacabile del Presidente della stessa. Il conto consuntivo, che si chiude il 31 dicembre di ogni anno, dovrà essere corredato di tutte le pezze giustificative e depositato presso l'ufficio amministrativo, a disposizione di qualunque associato che desideri prenderne visione. 
Art. 18
    I compiti dell'Assemblea sono:    - approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;    - approvare le linee programmatiche dell'Associazione;    - approvare le modifiche allo Statuto Sociale;    - deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.   
Art. 19
    Le elezioni del Consiglio Direttivo si effettuano ogni tre anni a scrutinio segreto con la seguente procedura:Il Consiglio Direttivo, tre mesi prima della data delle elezioni ha il compito di esaminare e predisporre l’elenco dei candidati, i quali dovranno essere in servizio effettivo, aver maturato un anno di anzianità di servizio, aver compiuto diciotto anni di età ed aver effettuato 24 (ventiquattro) servizi o 1000 (mille) punti; successivamente invia l’elenco al Collegio dei Probiviri per valutare i requisiti di ognuno. (Il Collegio dei Probiviri dovrà verificare, oltre a quanto sopra esposto, che i candidati non abbiano riportato negli ultimi dieci anni richiami o sospensioni per gravi motivi). Dopo di che, due mesi prima delle elezioni, ai volontari risultanti dall’elenco verrà inviata una lettera informandoli della data delle elezioni e che hanno i requisiti per la candidatura. Una mancata risposta equivale alla rinuncia alla candidatura.Ogni elettore potrà esprimere un massimo di sette preferenze. Risulteranno eletti i sette che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità sarà eletto il più anziano di servizio
Norme per le elezioni degli organi sociali
Nel rispetto dei requisiti richiesti dagli artt. 19/26/29 le norme per le elezioni di tutti gli organi associativi saranno le seguenti:-         ogni Socio-Volontario potrà candidarsi a tutte le elezioni a lui consone.-         ogni Socio-Volontario che ha raggiunto il 18° anno di età potrà votare. 
Art. 20
    Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente e l'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della Sede Sociale.    Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo. Copia di tale verbale deve essere esposto nei locali della Sede Sociale entro tre giorni dalla riunione e per quindici giorni.    Il consigliere che mancherà a tre sedute consecutive senza giustificato e comprovato motivo sarà dichiarato decaduto dalla carica rivestita. Contro tale dichiarazione di decadenza, l'interessato potrà ricorrere entro quindici giorni al Collegio dei Probiviri. 
Art. 21
    I compiti del Consiglio Direttivo sono:    - predisporre le proposte da presentare all'Assemblea dei Soci di cui al precedente art. 18;    - eseguire i deliberati dell'Assemblea;    - adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;    - stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;    - aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;    - adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 11;    - assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nel limiti del presente Statuto.-         approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’Associazione uniformandoli alla natura  partecipativa della stessa-         il consiglio direttivo può conferire altresì, con votazione unanime e con la presenza di tutti i componenti del consiglio, la carica onorifica di Presidente onorario a vitam ad un socio che abbia particolarmente benemeritato per la sua attività a favore dell’associazione. Nominato un Presidente onorario non può procedersi ad altre nomine finché la carica stessa non rimane vacante o indisponibile. 
Art. 22
    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.     La seduta si intende sempre pubblica; si terrà a porte chiuse quando si dovranno discutere fatti inerenti la persona.    Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci. 
Art. 23
    Il Presidente del Collegio dei Probiviri, visti i risultati delle elezioni, provvede a convocare i sette consiglieri eletti entro quindici giorni, affinché nominino tra di loro il Presidente. Questi, assumendo immediatamente le sue funzioni, nomina il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento, ed invita il Consiglio ad eleggere il Segretario.    Successivamente il Consiglio Direttivo nominerà, al suo interno o fuori di esso, il Consulente Sanitario ed i Direttori ai vari servizi i quali, a loro volta, potranno nominare uno o più collaboratori.    In caso di assenza od impedimento del Segretario, il Direttivo provvederà a nominare un sostituto pro-tempore tra i componenti il Direttivo stesso. 
Art. 24
    Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, potrà stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.    Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse della stessa, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.    Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o totalmente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente il Consiglio stesso. 
Art. 25
    I compiti specifici del Segretario, del Consulente Sanitario e dei vari Direttori sono stabiliti nel Regolamento Interno dell'Associazione.  Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, il Presidente ed il Consiglio Direttivo possono agire nei modi e limiti consentiti dal regolamento interno. 
Art. 26
    Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra tutti gli associati, sono rieleggibili. Le elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere effettuate in concomitanza con quelle del Consiglio Direttivo. Non potranno candidarsi i consiglieri del direttivo uscenti.    Le elezioni si effettueranno a scrutinio segreto ed ogni elettore potrà esprimere sulla scheda cinque preferenze. I Sindaci Revisori non potranno ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.Pertanto i Revisori dei conti in carica decadranno in concomitanza al Consiglio Direttivo in carica. 
Art. 27
    Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.    Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito registro.    Presenteranno al Consiglio Direttivo le osservazioni che crederanno necessarie, ed in caso di gravi irregolarità riscontrate, riferiranno al Collegio dei Probiviri per gli opportuni provvedimenti. 
Art. 28
    Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre anni, la scadenza non potrà essere in concomitanza con quella del Consiglio Direttivo, ed i suoi componenti non possono ricoprire altra carica all'interno della P.A.
Art. 29
    Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri i Volontari che hanno maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni, che hanno raggiunto il venticinquesimo anno di età e siano in regola con i servizi richiesti dalla P.A.,  così come risulterà da apposito elenco disposto dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà inoltre verificare (oltre a quanto sopra esposto) che gli eventuali candidati non abbiano riportato, negli ultimi dieci anni, richiami o sospensioni per gravi motivi .Per le elezioni il Consiglio Direttivo nominerà un Presidente e due scrutatori di seggio, scegliendo tra coloro che non sono candidati. Il Presidente nominerà un Segretario.Ogni elettore potrà esprimere sette preferenze; risulteranno eletti i sette Volontari che avranno ottenuto la maggioranza dei voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di servizio.Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca in prima seduta gli eletti, che provvederanno ad eleggere il Presidente.In caso di anomalo funzionamento del Collegio dei Probiviri, il Direttivo, con richiesta debitamente motivata, potrà proporne lo scioglimento all'Assemblea dei Soci. In caso di vacanza di un componente del Collegio dei Probiviri, si procederà alla surroga con quelli in graduatoria oltre il settimo. 
Art. 30
    Il Collegio dei Probiviri, nella seduta di installazione, provvede a nominare un Segretario, che avrà il compito di redigere il verbale delle sedute e dovrà curarne la pubblicazione, entro tre giorni dall'avvenuta riunione, nei locali della sede sociale. Per le sedute del Collegio dei Probiviri valgono le norme stabilite dall'art. 22.    Il Collegio dei Probiviri procede alla composizione del seggio elettorale in occasione della elezione del Consiglio Direttivo, così come recita l'art. 19.    In caso di vacanza del Direttivo, il Collegio dei Probiviri provvede ad indire le nuove elezioni nel termine massimo di tre mesi. Nel frattempo sostituisce il Direttivo per la sola normale amministrazione. 
Art. 31
    Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 11. Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Dichiara la eleggibilità dei candidati alle elezioni del Consiglio Direttivo; decide su eventuali ricorsi presentati circa i risultati delle elezioni; vigila sul buon andamento della P.A.; suggerisce eventuali provvedimenti fino a proporre, motivatamente, all'Assemblea dei Soci lo scioglimento del Consiglio Direttivo; decide su ricorsi dei Componenti il Consiglio Direttivo dichiarati decaduti.    Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.    Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione. 
Art. 32
    Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.    La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.    In caso di decadenza contemporanea di tutti gli organi sociali, il Presidente uscente dell'Associazione provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, la quale, in via straordinaria, provvede alla nomina di una commissione composta da tre membri scelti fra tutti i volontari in servizio attivo che affianchino il Presidente uscente,e di un seggio per le elezioni del collegio dei Probiviri. Compito della commissione sarà specificatamente quello di preparare l’elenco degli eleggibili e degli elettori; tali elezioni dovranno avvenire entro trenta giorni. 

CAPO 5 - Disosizioni transitorie e finali
Art. 33
    Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 11, capo b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui sopra, il Socio può ricorrere entro quindici giorni dalla notifica. I provvedimenti su specificati sono esecutivi dal momento della notifica all'interessato. 
Art. 34
    Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano uniformati al presente Statuto ed al Regolamento Interno dell'Associazione.    Tali Regolamenti particolari non potranno comunque essere in contrasto con il presente Statuto e Regolamento Interno dell'Associazione. 
Art. 35
    I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.    Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute ed appositamente documentate. 
Art. 36
    L'organizzazione dei servizi, i diritti e i doveri dei Volontari sono stabiliti dal Consiglio Direttivo nel Regolamento interno. 
Art. 37
    In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà affidato ad altra associazione di volontariato ubicata in zona, che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11.8.91 n.266. 
Art. 38
    Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme dei Regolamenti da esso derivati o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia, con particolare riferimento alla legge 11.8.91 n.266. 29/04/07